5. Ciascun socio dell'Ambito Territoriale di Caccia, in regola con le quote di iscrizione, partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci; non è consentito l'esercizio della delega; per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora; le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti; se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto; sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari al 50 per cento più uno dei voti espressi.

 

Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti.

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci tra chi abbia presentato domanda o sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il Revisore Unico dei Conti:
a) redige la relazione del bilancio preventivo;
b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
c) controlla l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Revisore Unico dei Conti ha diritto di assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

5. Il Revisore Unico dei Conti provvede alla redazione di verbali delle proprie attività, su apposito registro vidimato.

6. Il Revisore Unico dei Conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'ambito territoriale di caccia, chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo; persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

 

Art. 9 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo.

1. Il Segretario, eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo, cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell'Ambito Territoriale di Caccia. Redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e
dell'Assemblea dei Soci. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

2. Il Segretario, con cadenza semestrale, provvede alla trasmissione, alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo.
3. Il Segretario provvede, altresì, alla trasmissione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario e della relativa deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione.

 

Art. 9 - Assegnazione dei soci all’Ambito Territoriale di Caccia.

1. I soci dell'Ambito Territoriale di Caccia sono assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito cui appartengono.

2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

3. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

4. Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio di Ambito Territoriale di Caccia alla scadenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012) approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi
automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Ambito, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.

5. La quota associativa di un socio non residente nell'Ambito Territoriale di Caccia. sia nel caso di prima che di ulteriore scelta, non può essere diversa dalla quota fissata per i residenti.