b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione

2. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato Direttivo è subordinato alla iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione;

3. I componenti del Comitato Direttivo:

a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui gli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) non devono versare in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabllitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.

4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l’anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell'Assemblea medesima.

5. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in modalità digitale quando le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.

6. Ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.

7. I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato stesso decadono dall’incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell’associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.

8. Il Comitato Direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all’attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;

b) le coltivazioni destinate all’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;

c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;

d) la differenziazione delle colture;

e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all’alimentazione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l’alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.

9. Il Comitato Direttivo assicura la gestione dell'Ambito Tenitoriale di Caccia nei limiti delle seguenti funzioni:

a) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 8, della legge 11 febbraio 1992,n. 157, può ammettere all'Ambito Territoriale di Caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del Regolamento di attuazione;

b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giomi dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade;

c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell'Ambito Territoriale di Caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all'interno dell'Ambito stesso;